Statuti

STATUTO

DELLA FONDAZIONE

“FRANCESCO PER L’AIUTO SOCIALE”

Art. 1

Nome e sede:

Sotto la denominazione FONDAZIONE FRANCESCO PER L’AIUTO SOCIALE viene costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e ss CCS con sede a Lugano. La durata della Fondazione è indeterminata.

Art. 2

Scopo:

Lo scopo della Fondazione è il seguente:

Realizzare e gestire progetti, rispettivamente strutture, destinati alle necessità primarie di persone in difficoltà, con particolare riferimento a alloggio, vestiario e alimentazione (sostentamento). Non persegue finalità lucrative o commerciali. ”

Art. 3

Patrimonio della Fondazione:

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da Fr. 20’000.- (ventimila).

Il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato in ogni tempo mediante contributi dei fondatori o elargizioni di terzi.

Art. 4

Organi della Fondazione:

Gli organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio di Fondazione

b) l’Ufficio di revisione

Ai membri degli organi è applicabile per analogia il diritto delle Associazioni.

Art. 5

Consiglio di Fondazione:

È l’organo supremo della Fondazione ed è composto da almeno 3 (tre) membri.

Essi prestano la loro opera gratuitamente, avendo diritto al solo rimborso delle spese sostenute.

In caso di decesso o di rinuncia di uno dei membri, il subentrante verrà designato dai membri rimanenti del Consiglio di Fondazione stesso.

Le cariche in seno al Consiglio sono attribuite per decisione interna.

Il Consiglio di Fondazione amministra il patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione può altresì emanare regolamenti speciali completivi, che devono essere inviati all’Autorità di vigilanza. Ciò vale in particolare per la costituzione di commissioni permanenti, con competenze fissate in elenchi d’oneri.

Il Consiglio di Fondazione è convocato di regola dal Presidente e prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. È validamente costituito se è presente la maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità di voti decide il voto del/della Presidente.

Decisioni per lettera circolare sono ammesse, purché prese all’unanimità dei membri del Consiglio di Fondazione.

Art. 6

Ufficio di revisione:

L’Ufficio di revisione è nominato dal Consiglio di Fondazione e resta in carica un anno.

Suo compito è il controllo dei conti della Fondazione.

I conti annui di gestione e patrimoniale dovranno essere allestiti secondo le prescrizioni legali in materia e nel rispetto dei principi contabili generalmente riconosciuti.

Art. 7

Diritto di rappresentanza e di firma:

Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi.

Il Consiglio di Fondazione definisce al suo interno le cariche ed il diritto di firma.

Il Consiglio di Fondazione può nominare direttori e/o gerenti che non necessariamente devono essere membri del Consiglio, autorizzati a rappresentare la Fondazione, stabilendone competenze e diritti di firma.

Art. 8

Modifica dello Statuto della Fondazione:

Ogni decisione di modifica statutaria spetta al Consiglio di Fondazione riservata la ratifica dell’autorità competente.

Art. 9

Scioglimento della Fondazione:

Lo scioglimento della Fondazione può avvenire solo nei casi previsti dalla legge e, se del caso, con il consenso della competente Autorità. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni del Consiglio di Fondazione a un Ente senza scopo di lucro che svolga attività simili, previo preavviso dell’Autorità competente.

Art. 10

Vigilanza:

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente Autorità.

Art. 11

Entrata in vigore:

Questo Statuto è stato approvato all’atto della costituzione della Fondazione Francesco per l’aiuto sociale in data  11.10.2016 ed entrerà in vigore con l’iscrizione della Fondazione al Registro di Commercio.

Lugano,     11 ottobre 2016